Oneri informativi per cittadini e imprese
Riferimenti Normativi
Articolo 34, comma 1 e 2 – Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Note
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A.
Sezione contenente lo Scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni. (GU Serie Generale n.298 del 20-12-2013)
(DPCM 8.11.2013; art. 29, comma 4, del D.L. n. 69 del 21.06.2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98 del 9.08.2013; art. 12, comma 1-bis, del D.lgs n. 33 del 14.03.2013)
Denominazione dell’adempimento con collegamento alla pagina del sito contenente le informazioni | Sintesi o breve descrizione del suo contenuto | Riferimento normativo | Scadenze |
Iscrizioni on-line
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Per i cittadini:
Iscrizioni per l’A.S. 2017-18 per tutti gli ordini di scuola
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CIRCOLARE MINISTERIALE N. 10 DEL 15/11/2016
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Dal 16 gennaio 2017 al 06 febbraio 2017.
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Cessazioni dal servizio | Per tutto il personale della scuola
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D.M. 939 del 18.12.2015;
Nota MIUR AOODPIT n. 40816 del 21.12.2015; |
Docenti e ATA: 20.01.2017 Dirigenti: 28.02.2017 |
Per le imprese
- Regolarità Contributiva (DURC): trattasi di un certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. La regolarità contributiva oggetto del Documento Unico di Regolarità Contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture. Il DURC è rilasciato da INPS, INAIL, Casse Edili ed altri enti in possesso dei requisiti precisati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tutte le PA sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC, sia nella fase di gara che in quella successiva.
- fornire il documento sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti, ovvero:
- utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 3/2003, del CUP (Codice Unico Progetto)
L’amministrazione espleta il controllo sulla regolarità fiscale in modalità self-service operando d’ufficio sul data-base disponibile tramite le funzioni di Operatore Verifica del sito www.acquistinretepa.it – prima di procedere ai pagamenti superiori ai 10.000,00 euro.
Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura e i servizi
CRITERI GENERALI CONTRATTI PRESTAZIONE D’OPERA
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.