Organi Collegiali

 

Immagine organi collegiali

Componenti del Consiglio d’Istituto

Il Consiglio d’Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti: il dirigente scolastico, 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni.

Per gli anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018  il Consiglio d’Istituto è così costituito:

Dirigente Scolastico

  • Vilma Toni

Componente DOCENTI:

  • Bassetti Paola
  • Cresta Maria Cristina
  • Leonardi Pietro
  • Longhi Patrizia
  • Maccaglia Paola
  • Malloggi Antonella
  • Marinelli Lucia
  • Scatolini Sonia
 

Componente GENITORI:

  • Bonanno Claudia
  • Casotto Stefano
  •  Di Blasi Valentina
  • Geraci Fausto
  • Mariani Manuela
  • Sabatini Riccardo
  • Tiburzi Eleonora
  • Zazza Alessia 

Componente Personale A.T.A.

  • Gregori Emanuela
  • Lorella Elvasia Carocci

 

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola: docenti studenti e genitori.
Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto)
I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.
La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse); è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali).
Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali.

Consigli di intersezione, interclasse, di classe

Consiglio di intersezione: 

Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.

Consiglio di interclasse
Primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.

Consiglio di classe
Scuola Secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato, facente parte del consiglio.
Scuola Secondaria superiore: tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato facente parte del consiglio.

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.

L’elezione nei consigli di classe si svolge annualmente. Il consiglio di classe si occupa dell’andamento generale della classe, formula proposte al Dirigente Scolastico per il miglioramento dell’attività, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione.
Riferimento normativo: art. 5 del Decreto Legislativo 297/1994

Ruolo dei rappresentanti dei genitori

I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di Classe e di Interclasse vengono eletti una volta l’anno. Le elezioni sono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre.

Sono previsti:

1 rappresentante (membro del Consiglio di Interserzione) per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia;
1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della Scuola primaria;
4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della Scuola Media.

Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno scolastico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità (nel qual caso restano in carica solo fino al 31 agosto). In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei requisiti o dimissioni) non è prevista per legge la surroga, ma è prassi che, essendo tale funzione determinante e indispensabile per il buon funzionamento della scuola, il Dirigente nomini per sostituirlo il primo dei non eletti.

I diritti dei rappresentanti

Il rappresentante di classe ha il diritto di:
a) farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della classe presso il Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto;
b) informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla Presidenza, dal corpo docente, dal Consiglio di Istituto;
c) ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo;
d) convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l’ordine del giorno;
g) essere convocato alle riunioni del Consiglio di Interclasse (o di Classe) possibilmente in orario compatibile con gli impegni di lavoro (art. 39 d.l. 297/94).

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di:
a. occuparsi di casi singoli;
b. trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della Scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento).

I doveri dei rappresentanti

Il rappresentante di classe ha il dovere di:
a. fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’Istituzione scolastica;
b. tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola;
c. presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto ;
d. informare i genitori sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola;
e. farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori
f. promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta
g. conoscere il Regolamento di Istituto
h. conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola.

Consigli di circolo/istituto
Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, studenti e personale amministrativo, di variabile da 14 a 19 componenti secondo gli alunni iscritti.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per i consigli di circolo/istituto si svolgono ogni triennio.
Riferimento normativo art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994.

Collegio dei docenti
Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell’Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.
Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.
Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994.